Art. 1.
(Assicurazione obbligatoria).

      1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è sostituito dal seguente:

      «4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 25 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale».